Sez. 6, Sentenza n. 2327 del 14/01/1998 Ud. (dep. 23/02/1998) Rv. 210369 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Imputato detenuto che rinuncia a comparire - Dichiarazione di assenza - Validità di tale dichiarazione anche per le udienze successive a seguito di rinvio - Richiesta espressa di essere nuovamente tradotto - Necessità - Notifica dell'estratto contumaciale della sentenza - Necessità - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO
La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e come tale rappresentato dal difensore e a lui non è dovuta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 488, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 488, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)