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Sez. 2, Sentenza n. 736 del 06/02/1986 (Rv. 444288 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - IRREVOCABILITÀ DELLA SCELTA OPERATA MEDIANTE DOMANDA GIUDIZIALE TRA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RIDUZIONE DEL PREZZO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444288-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - IRREVOCABILITÀ DELLA SCELTA OPERATA MEDIANTE DOMANDA GIUDIZIALE TRA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RIDUZIONE DEL PREZZO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

In tema di appalto non è applicabile il principio dettato per la vendita dal secondo comma dell'art. 1492 cod. civ. della irrevocabilità della scelta operata mediante domanda giudiziale tra la risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, con la conseguenza che la domanda di risoluzione del contratto d'appalto può proporsi nell'udienza di precisazione delle conclusioni dopo che con l'atto di citazione sia stata chiesta la riduzione del prezzo, e che quest'ultima può essere nuovamente introdotta nel giudizio d'appello in sostituzione di quella di risoluzione, in quanto fondata sulla stessa "causa petendi" e su un più limitato "petitum". (V 2675/84, mass n 434702; (V 1074/74, mass n 369027; (V 0936/74, mass n 368845; (V 3063/73, mass n 366796; (V 2398/63, mass n 263697; (Conf 1264/79, mass n 397494, sulla seconda parte; (Conf 2236/76, mass n 381036).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)