Sez. 2, Sentenza n. 2675 del 28/04/1984 (Rv. 434702 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI IRRISARCIBILITÀ DEI DANNI EVITABILI CON L'USO DELL'ORDINARIA DILIGENZA DEL DANNEGGIATO - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI IRRISARCIBILITÀ DEI DANNI EVITABILI CON L'USO DELL'ORDINARIA DILIGENZA DEL DANNEGGIATO - LIMITI.*
In tema di risarcimento del danno il principio di irrisarcibilità dei danni evitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza dal danneggiato trova limite nel divieto assoluto di intervento che, pur nel fine lecito di contenere l'iter evolutivo dei danni, comporti alterazione di luoghi, opere o cose comunque connessi geneticamente all'inadempimento contrattuale. (V 6291/80, mass n 410030; (V 1898/79, mass n 398292; (V 1264/79, mass n 397494; (V 3450/71, mass n 355053; (V 252/63, mass n 260338).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1655
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)