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Sez. 2, Sentenza n. 10692 del 14/12/1994 (Rv. 489183 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Offerta della controprestazione - Oggetto.
Stato
decisa il 1994-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489183-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

La prestazione dovuta a norma dell'art. 2932 comma 2 cod. civ. dal promittente acquirente per la pronuncia di trasferimento del bene -prestazione costituita non solo dal prezzo, ma da ogni altro corrispettivo del trasferimento, ancorché consistente in un "facere" come quello di eseguire determinate opere edilizie, non ponendo a questo riguardo la norma alcuna limitazione- deve essere adempiuta nei confronti di tutti gli aventi diritto anteriormente alla domanda, ovvero offerta nei modi di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)