Sez. 2, Sentenza n. 7711 del 02/08/1990 (Rv. 468472 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DELLA CONTROPRESTAZIONE - OGGETTO.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO - OFFERTA DELLA CONTROPRESTAZIONE - OGGETTO.*
Ai fini della pronuncia della sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto di compravendita non concluso, la prestazione dovuta a norma dell'art. 2932, secondo comma, cod. civ. dal promittente acquirente è costituita non solo dal prezzo, ma da ogni altro corrispettivo del trasferimento, ancorché consistente in rimborsi di spese relativi alla produzione del bene (la norma non ponendo al riguardo alcuna limitazione) e deve essere liquidato nello stesso processo instaurato per la pronuncia di trasferimento. (V 3854/83, mass n 428776).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)