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Sez. 1, Ordinanza n. 6166 del 27/04/2002 (Rv. 554033 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI | Sentenza dichiarativa di fallimento - Impugnazione con istanza di regolamento - Soggetti legittimati - Creditori del fallito, non istanti per la dichiarazione di fallimento - Legittimazione - Sussistenza - Termine per la proposizione dell'istanza - Decorrenza.
Stato
decisa il 2002-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554033-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - TERMINI

Nel sistema processuale delineato dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento possono proporre istanza per regolamento di competenza, oltre che il fallito, anche gli altri interessati indicati dall'art. 18 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, tra i quali i creditori del fallito stesso, abbiano o meno partecipato, nella veste di creditori istanti per il fallimento, alla fase prefallimentare della procedura. Il termine per la proposizione del regolamento, da ritenersi di quindici giorni, ex art. 18 della legge fallimentare (e non di trenta, ex art. 47 comma secondo cod. proc. civ.), decorre, in tal caso, dal giorno dell'affissione della sentenza di fallimento (mentre, per il debitore, il "dies a quo" decorre dalla data di comunicazione dell'estratto della dichiarazione di fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)