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Sez. 1, Sentenza n. 23650 del 06/11/2014 (Rv. 633181 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Opposizione da parte del debitore dichiarato fallito - Termine breve - Decorrenza - Dalla comunicazione dell'estratto della sentenza da parte della cancelleria - Sufficienza.
Stato
decisa il 2014-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633181-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Nelle fattispecie disciplinate dagli artt. 17 e 18 legge fall. (nella loro formulazione originaria, antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 ed al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), in ragione dei caratteri peculiari del procedimento per la dichiarazione di fallimento rispetto al processo contenzioso ordinario, la comunicazione per estratto della sentenza di fallimento da parte della cancelleria assume la funzione processuale di individuare il "dies a quo" del termine breve per l'opposizione da parte del fallito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)