Sez. 2, Sentenza n. 3576 del 26/09/1996 Cc. (dep. 17/01/1997) Rv. 206858 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Imposizione di clausole vessatorie per la stipula di un contratto - Possibilità della controparte di rinunciare alla conclusione del negozio senza alcun danno giuridicamente rilevante - Costringimento psichico - Esclusione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE
In tema di estorsione, l'elemento costitutivo della minaccia diretta al conseguimento di un ingiusto profitto in tanto sussiste in quanto il destinatario di essa ne risulti coartato nella libera determinazione della volontà, trovandosi soggetto all'alternativa di adempiere a quanto richiesto o di subire il male minacciato; allorquando invece un soggetto, al fine di conseguire una qualsiasi utilità che gli può derivare dalla conclusione di un negozio giuridico, si induce ad aderire alle condizioni, quale che sia la loro natura, richieste ed imposte dalla controparte per la conclusione del negozio, che ben potrebbe rifiutare senza che alcun danno giuridicamente rilevante gliene derivi, alcun costringimento morale è ravvisabile, proprio perché l'aver sottostato a tali condizioni, anche se vessatorie, è frutto di una libera determinazione delle volontà, effettuata in base ad una scelta autonoma, condizionata sì, ma non coartata.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)