Sez. 2, Sentenza n. 12444 del 25/10/1999 Ud. (dep. 02/11/1999) Rv. 214407 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Estorsione "contrattuale" - Minaccia di esercitare un diritto - Rilevanza - Presupposti - Accertamento da parte del giudice - Criteri - Indicazione.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE
In tema di "estorsione contrattuale" la minaccia di far valere un diritto assume il connotato dell'illiceità soltanto quando è diretta ad ottenere un profitto ingiusto, e dunque non una qualsiasi controprestazione ma un risultato iniquo, perché ampiamente esorbitante ovvero addirittura non dovuto rispetto a quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto, che viene strumentalizzato per scopi "contra ius", diversi cioè da quelli per cui esso è riconosciuto e tutelato. Al fine della configurazione del reato è dunque necessario che il giudice valuti in modo completo e coerente le pretese contrapposte delle parti ed accerti che il profitto non sia affatto riferibile al diritto vantato e concretamente azionabile, mediante un apprezzamento di fatto che, ove sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)