Sez. 6, Sentenza n. 10710 del 12/10/1984 Ud. (dep. 01/12/1984) Rv. 166915 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INDICAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO ADDEBITATO E DEL NOME DELL'INCOLPATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - INDICAZIONE DI TUTTI GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO ADDEBITATO E DEL NOME DELL'INCOLPATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Il reato di calunnia consiste nell'incolpare taluno di un reato, pur sapendolo innocente. A tal fine non è necessario né che nella denuncia siano indicati tutti gli elementi costitutivi del reato che falsamente si addebita - essendo sufficiente che il fatto oggetto della falsa incolpazione risulti bene individuato - né che sia indicata nominativamente la persona incolpata. (nella specie si trattava di assunta falsità di firma di una cambiale) (Conf mass n 159670, sulla prima parte; (Conf mass n 164034 ed ivi citate sulla non necessità della individuazione nominativa).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)