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Sez. 6, Sentenza n. 6092 del 27/04/1983 Ud. (dep. 29/06/1983) Rv. 159670 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1983-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159670-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ESTREMI.*

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario che nella denuncia siano indicati tutti gli elementi costitutivi del reato che falsamente si addebita, essendo sufficiente che il fatto oggetto della falsa incolpazione risulti ben individuato tanto in ordine alla sua Rilevanza penale quanto in ordine all'innocenza dell'incolpato.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)