Sez. 5, Sentenza n. 2890 del 04/12/1998 Ud. (dep. 03/03/1999) Rv. 212693 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Persona offesa: magistrato del PM - Diritto di critica giornalistica - Limiti - Differenza con magistrato addetto alla funzione giudicante - Sussistenza - Uso di termini del gergo giornalistico - Ammissibilità.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA
In tema di diritto di critica giornalistica, le accuse di parzialità, di arbitrio e di eccessiva discrezionalità hanno diversa valenza, secondo che siano rivolte al giudice (figura istituzionale caratterizzata da assoluta terzietà), ovvero ad un magistrato del pubblico ministero (parte -sia pure pubblica- nel processo e che talvolta svolge indagini anche a favore dell'indagato e talvolta agisce per vedere confermata in sede giurisdizionale ed anche attraverso la assunzione di provvedimenti "in malam partem", la sua impostazione accusatoria). Ferma dunque restando la diversità dei ruoli, mentre appaiono comunque non coperte dalla scriminante sopra indicata accuse di asservimento della funzione giudiziaria ad interessi personali, partitici, politici, ideologici, ovvero accuse di strumentalizzazione della detta funzione per il conseguimento di finalità divergenti da quelle che devono guidare l'operato del PM, rientra nei limiti del diritto di critica la formulazione, nei confronti della parte pubblica, di rilievi polemici, anche se effettuata con termini impropri, tipici del gergo giornalistico, termini che, benché oggettivamente ed astrattamente offensivi, siano sinonimi ed equivalenti di espressioni del linguaggio tecnico, con l'uso delle quali avrebbe potuto essere censurato il comportamento dell'organo dell'accusa. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto operante la scriminante del diritto di critica in relazione alle espressioni utilizzate da un giornalista che, nel commentare la impugnazione da parte del PM del provvedimento con il quale il GIP aveva rigettato la sua richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, usava le espressioni "diritti fondamentali diventati un optional, affidato ai capricci di chiunque" e "giustizia con la g minuscola").
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 com. 3 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)