Sez. 5, Sentenza n. 12013 del 26/11/1998 Ud. (dep. 21/10/1999) Rv. 214870 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Polemica politica - Querela presentata da uno dei contendenti nei confronti dell'altro - Definita intimidatoria - Sussistenza del reato - Esclusione - Fondamento.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA
In tema di diffamazione a mezzo stampa, poiché il linguaggio della polemica politica può assumere toni più pungenti ed incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti interpersonali tra privati, non costituisce reato definire intimidatoria la proposizione di querela da parte di un pubblico amministratore nei confronti di un avversario politico, il quale aveva sollevato dubbi sulla regolarità del suo operato. Invero, pur essendo, sul piano strettamente giuridico, impropria l'espressione (in quanto è certamente legittimo l'esercizio del diritto di querela), detta espressione è tuttavia giustificabile in considerazione della naturale vivacità che caratterizza la polemica tra contrapposte posizioni politiche e del fatto che l'uomo pubblico è esposto a forme di critica, anche dure, a causa dell'interesse che le sue azioni suscitano nei cittadini.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)