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Sez. 1, Sentenza n. 2043 del 20/06/1968 (Rv. 334132 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA -VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE- IN GENERE -LIMITAZIONE DI PROVA PER LA DETRAZIONE DEI DEBITI EREDITARI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1968-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334132-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - SUCCESSIONI MORTIS CAUSA -VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE- IN GENERE -LIMITAZIONE DI PROVA PER LA DETRAZIONE DEI DEBITI EREDITARI - INAPPLICABILITA.*

La limitazione di prova, stabilita dall'art. 45 della legge tributaria sulle successioni, per la deduzione dei debiti ereditari, non trova applicazione per le ipotesi diverse in cui non si tratti di sottrarre dal valore dell'asse gia accertato passivita, ma si debba, invece, con operazione preliminare, accertare la consistenza dell'asse e stabilire cioe l'appartenenza o meno all'asse ereditario di un bene. In tale ipotesi, che tende non alla detrazione di un debito, ma alla acquisizione di un bene, e che e volta a determinare l'attivo dell'eredita, valgono tutti i modi stabiliti dall'art. 2704 (gia art. 1327 cod civ. abrogato) per conferire data certa agli Atti di trasferimento di immobile. Pertanto la scrittura privata con cui il de cuius ha alienato un immobile e opponibile alla finanza, ai fini di escludere il bene dall'asse ereditario soggetto alla imposta di successione, sempre che abbia acquistato data certa in uno dei modi stabiliti dall'art. 2704 cod civ, senza le limitazioni di cui all'art 45 RD n 3270 del 1923. (V. 2314-66, mass. N. 324513).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)