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Sez. 1, Sentenza n. 1794 del 18/06/1973 (Rv. 364758 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - OGGETTO DELL'IMPOSTA (PRESUPPOSTO) - IN GENERE - APPARTENENZA DI UN BENE ALL'ASSE EREDITARIO - PROVE - LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART 45 DELLA LEGGE N 3270 DEL 1923 - INAPPLICABILITA - PRECEDENTE INCONTESTATA PROPRIETA DA PARTE DEL DE CUIUS DI UN BENE - DEDUZIONE DELLA SUA SUCCESSIVA APPARTENENZA AD ALTRI - PROVA - ATTO SCRITTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1973-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364758-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - OGGETTO DELL'IMPOSTA (PRESUPPOSTO) - IN GENERE - APPARTENENZA DI UN BENE ALL'ASSE EREDITARIO - PROVE - LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART 45 DELLA LEGGE N 3270 DEL 1923 - INAPPLICABILITA - PRECEDENTE INCONTESTATA PROPRIETA DA PARTE DEL DE CUIUS DI UN BENE - DEDUZIONE DELLA SUA SUCCESSIVA APPARTENENZA AD ALTRI - PROVA - ATTO SCRITTO - NECESSITA.*

Alle prove dirette a stabilire l'appartenenza, o meno, di un bene all'eredita non si applicano le limitazioni imposte dall'art 45 del RD 30 dicembre 1923, n 3270; ma se il bene che si intende dedurre dallo asse e un immobile del quale sia incontestata la precedente appartenenza al defunto, l'affermazione dell'alienita puo essere fondata soltanto sull'accertamento dell'esistenza di un atto scritto di trasferimento, di data certa anteriore al decesso, essendo in tal caso la Forma scritta richiesta non agli effetti probatori, ma per la esistenza dell'atto medesimo, ai sensi dell'art 1350 cod civ. (il principio e stato applicato alla seguente fattispecie; il de cuius si era impegnato verbalmente a trasferire un terreno ad un'impresa, ma non era stato stipulato il relativo contratto, pur essendo l'immobile passato nella detenzione dell'impresa, la quale vi aveva anche edificato. Fallita l'impresa, l'erede della parte che si era impegnata a vendere voleva dedurre dall'asse il terreno e il fabbricato, invocando a tal fine un provvedimento del tribunale fallimentare, successivo alla morte della parte promittente venditrice, che dava atto dell'acquisizione del bene al patrimonio dell'impresa fallita ed ordinava il pagamento del prezzo all'erede. Tale provvedimento non e stato ritenuto equipollente all'atto traslativo, di cui in massima; ne con riguardo al fabbricato, e stato ritenuto rilevante il richiamo all'art 936 cod civ, in quanto, essendo incontestato che l'edificio non era stato rimosso anteriormente al decesso della parte promittente venditrice - l'acquisto per accessione doveva ritenersi avvenuto in base alla norma generale dell'art 934 dello stesso codice). (Conf sulla prima parte 142/69, mass n 338042; (Conf sulla prima parte 2043/68, mass n 334132; 765/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)