Sez. 1, Sentenza n. 503 del 18/01/1997 (Rv. 501839 - 01)
IMPRESA - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - IN GENERE | Estratti autentici delle scritture contabili - Valore probatorio - Condizioni - Specifici requisiti intrinseci ed estrinseci delle scritture originali - Necessità - "Contabilità regolare" e "scritture regolarmente tenute" - Estremi.
IMPRESA - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - IN GENERE
La legge riconnette lo specifico valore probatorio degli estratti autentici delle scritture contabili alla sussistenza di specifici requisiti di regolarità e formalità (estrinseche, di cui agli artt. 2215 e 2218 cod. civ., ed intrinseche, di cui all'art. 2219) delle scritture, che, insieme con l'obbligo di bollatura e numerazione dei fogli prima della messa in uso dei libri (con la proibizione, quindi, di abrasioni e spazi in bianco e la garanzia di leggibilità), assicurano la contemporaneità della registrazione con il fatto da registrare ed impediscono scritturazioni di comodo. Ne consegue che, quando la legge parla di "contabilità regolare" o di "scritture regolarmente tenute", intende appunto richiedere tali ordini di formalità, le quali, insieme, sono in grado di rendere controllabile l'atto e di garantire l'esigenza di veridicità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2215, Cod. Civ. art. 2218, Cod. Civ. art. 2219
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)