Sez. 1, Sentenza n. 2809 del 09/04/1988 (Rv. 458429 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI - REGOLARE CONTABILITÀ - REQUISITI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI - REGOLARE CONTABILITÀ - REQUISITI.*
Il requisito della regolare contabilità ai fini dell'ammissione al concordato preventivo e della omologazione del concordato medesimo (art. 160 e 181 legge fall.) deve essere inteso sia in senso formale che in senso sostanziale. Pertanto va escluso anche se la contabilità, conforme alle modalità di cui all'art. 2214 e segg. cod. civ., non sia idonea alla chiara ricostruzione delle vicende economiche dell'impresa, come quando le scritture del biennio anteriore alla proposta di concordato prendono a base quelle anteriori, già inficiate da irregolarità contabile, senza la chiarificazione e l'esposizione dei fatti tesi ad ovviare alle riscontrate manchevolezze. (Conf 3664/84, mass n 435661; (Conf 3663/84, mass n 435661).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2214, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 181, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 181
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)