Sez. L, Sentenza n. 2502 del 01/03/1993 (Rv. 481172 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità | Indennità relativa per le braccianti agricole - Esclusione per astensioni facoltativa senza il requisito del compimento di altre cinquantuno giornate lavorative nell'anno di riferimento - Contrasto degli artt. 7, 15 e 17 legge n. 1204 del 1971 con gli artt. 3, 31 e 37 Cost. - Insussistenza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Maternità
Il combinato disposto degli artt. 7, 15 e 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui comporta l'esclusione del diritto delle braccianti agricole all'indennità di maternità per astensione facoltativa dal lavoro, nel caso in cui le interessate non possono far valere il requisito del compimento di oltre cinquantuno giornate lavorative nell'anno preso in considerazione ai fini di tale provvidenza, non contrasta con gli artt. 3, 31 32 e 37 Cost., attese le peculiarità del lavoro agricolo rispetto agli altri, con in conseguenti riflessi sul piano della tutela previdenziale, e considerato che il suddetto requisito è imposto come sintomatico del necessario collegamento di tale tutela all'effettività del rapporto di lavoro, senza che ne risulti intaccata la protezione costituzionale del lavoro femminile, della famiglia e della salute.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 31, Costituzione art. 32, Costituzione art. 37, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)