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Sez. L, Sentenza n. 3321 del 01/06/1984 (Rv. 435354 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO FORFETTARIO ED INDISTINTO - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435354-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - COMPENSO FORFETTARIO ED INDISTINTO - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA - ILLEGITTIMITÀ.*

L'accordo delle parti per un compenso globale o forfettario del lavoro straordinario non è di per sè in contrasto con l'art. 5 del R.d.l. 15 marzo 1923 n. 692, purché il lavoro straordinario sia computato a parte e la relativa remunerazione concreti un aumento effettivo di paga. Ne consegue per contro che è illegittima la clausola contrattuale che preveda un compenso forfettario ed indistinto per il lavoro straordinario nonché per le maggiori responsabilità del lavoro prestato dal dipendente. (V 5202/79, mass n 401811, sulla prima parte; (V 258/76, mass n 378921).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)