diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5202 del 09/10/1979 (Rv. 401811 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO DISCONTINUO - RETRIBUZIONE FISSATA IN BASE AD UN ORARIO NORMALE DI LAVORO - MAGGIORE PRESTAZIONE LAVORATIVA - LAVORO STRAORDINARIO - CONFIGURABILITA - OBBLIGO DEL CORRISPETTIVO - SUSSISTENZA - ACCORDO PER UN COMPENSO GLOBALE - LICEITA.*
Stato
decisa il 1979-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401811-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO DISCONTINUO - RETRIBUZIONE FISSATA IN BASE AD UN ORARIO NORMALE DI LAVORO - MAGGIORE PRESTAZIONE LAVORATIVA - LAVORO STRAORDINARIO - CONFIGURABILITA - OBBLIGO DEL CORRISPETTIVO - SUSSISTENZA - ACCORDO PER UN COMPENSO GLOBALE - LICEITA.*

Se e vero che il RDL 15 marzo 1923 n 692, nel determinare la durata massima giornaliera del rapporto di lavoro subordinato, non si riferisce a lavori di carattere discontinuo e di semplice attesa e custodia, cio non toglie che, se per un lavoro discontinuo (nella specie, quello di cabinista elettrico), la retribuzione sia fissata in base ad un orario di lavoro, la maggiore prestazione lavorativa richiesta ed ottenuta dal datore di lavoro debba essere considerata come lavoro straordinario, e come tale debba essere compensata. Tuttavia l'accordo delle parti per un compenso globale di tale lavoro straordinario non e in contrasto con l'art 5 del RDL citato, il quale richiede soltanto che esso sia computato a parte e sia effettivamente remunerato. (Conf 258/76, mass n 378921).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)