Sez. 2, Sentenza n. 925 del 09/05/1967 (Rv. 327148 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE VIOLATE - IN GENERE - ACCERTAMENTO CHE LA NUOVA OPERA ERETTA IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE HA LE CARATTERISTICHE DELLA COSTRUZIONE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE DELLA DANNOSITA IN CONCRETO DELL'INTERCAPEDINE - ILLEGITTIMITA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE DISTANZE VIOLATE - IN GENERE - ACCERTAMENTO CHE LA NUOVA OPERA ERETTA IN VIOLAZIONE DELLE DISTANZE HA LE CARATTERISTICHE DELLA COSTRUZIONE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE DELLA DANNOSITA IN CONCRETO DELL'INTERCAPEDINE - ILLEGITTIMITA.*
Quando riconosce che l'opera ha tutte le caratteristiche della costruzione ai sensi dell'art. 873 cod.civ., il giudice non puo, escludendo con propria valutazione discrezionale il carattere dannoso dell'intercapedine, ammettere la legittimita della nuova costruzione sorta a distanza non legale, poiche la legge, imponendo l'osservanza di determinate distanze, ha ritenuto che solo queste valgono a soddisfare le esigenze igieniche e di sicurezza degli abitati. (Cfr. 658-64, 1598-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)