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Sez. 2, Sentenza n. 375 del 10/02/1971 Ud. (dep. 28/04/1971) Rv. 117715 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - UNICO MEZZO DI PROVA - EFFICACIA.*
Stato
decisa il 1971-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117715-01

PROVA PENALE - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - CHIAMATA DI CORREO - VALORE PROBATORIO - UNICO MEZZO DI PROVA - EFFICACIA.*

Anche la chiamata di correo costituisce un valido elemento di prova e puo quindi essere assunta come fonte di convincimento del giudice, specie quando non vi siano motivi che valgano a screditarla e sussistano invece altre circostanze oggettive che ne dimostrino la piena veridicita. (V 107454, anno 1968, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)