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Sez. 1, Sentenza n. 11924 del 10/05/1982 Ud. (dep. 15/12/1982) Rv. 156644 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - VALIDITÀ AI FINI PROBATORI - ESTREMI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156644-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - IN GENERE - VALUTAZIONE (LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE) - VALIDITÀ AI FINI PROBATORI - ESTREMI - LIMITI.*

In virtù del principio del libero convincimento del giudice penale, le ammissioni di un coimputato in ordine alla partecipazione di altri ad un fatto storico, penalmente configurato, possono essere valutate col solo limite della legittimità della motivazione. Ne consegue che la chiamata di correo può essere apprezzata sia come prova piena che come indizio, in tutto o in parte, e - in quanto tale - può essere accolta o disattesa, purché del convincimento derivatone sia fornita spiegazione logica, che non trascuri né contrasti con le altre risultanze processuali, mentre le valutazioni di merito, se effettuate in conformità di tale principio, rimangano sottratte al Sindacato di legittimità della Corte di Cassazione. (in genere V mass n 153237; (V mass n 149967; (V mass n 147949; (V mass n 141784; (V mass n 138268; (V mass n 121939; (V mass n 119681; (V mass n 117715; (V mass n 110639; (V mass n 102889; (V mass n 107454 più ampia la Rilevanza della chiamata di correo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)