Sez. 5, Sentenza n. 10323 del 10/07/1980 Ud. (dep. 10/10/1980) Rv. 146195 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - SPECIFICITA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - SPECIFICITA.*
L'ordinanza, con la quale il giudice di merito dichiara la contumacia dell'imputato, e soggetta alla disciplina di cui all'art 200 cod proc pen, come ogni altra ordinanza dibattimentale. Pertanto, essa diviene definitiva se non e stata specificatamente impugnata con apposita dichiarazione. (nella specie, si e dichiarato inammissibile il motivo, contenuto nel ricorso avverso la sentenza, con il quale ci si doleva della ritenuta -da parte dei giudici di merito-inutilita di disporre accertamenti sullo stato di malessere generale, di cui al certificato medico inviato dall'imputato detenuto e si disponeva di dar corso al dibattimento). (Conf mass n 145676; (Conf mass n 145501; (Conf mass n 145067; (Conf mass n 144013).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)