Sez. 2, Sentenza n. 5162 del 21/11/1979 Ud. (dep. 19/04/1980) Rv. 145067 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NECESSITA DI UNA SPECIFICA IMPUGNATIVA INSIEME CON LA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - MANCANZA DI IMPUGNATIVA SPECIFICA - SANATORIA DI EVENTUALI NULLITA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NECESSITA DI UNA SPECIFICA IMPUGNATIVA INSIEME CON LA IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA CONTUMACIALE - MANCANZA DI IMPUGNATIVA SPECIFICA - SANATORIA DI EVENTUALI NULLITA.*
L'ordinanza dichiarativa della contumacia non sottraendosi al regime generale stabilito dall'art 200 cod proc pen per l'impugnazione delle ordinanze emesse nel giudizio, deve essere espressamente impugnata congiuntamente con la sentenza, allorquando si tratta di far valere un vizio proprio del provvedimento, come la errata valutazione dell'impedimento e la Mancanza della motivazione. In Mancanza di tale specifica impugnazione, l'ordinanza predetta non e sindacabile dal giudice investito della cognizione del gravame avverso la sentenza, e pertanto eventuali sue nullita, non implicanti un difetto di Costituzione del rapporto processuale, restano sanate.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 500 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)