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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14681 del 06/06/2018 (Rv. 649123 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO | Revocatoria fallimentare di atti compiuti tra coniugi – Art. 69 l.fall. nel testo originario applicabile “ratione temporis” - Atto compiuto dal socio di società di fatto fallita – Prova dell’effettivo svolgimento di attività commerciale da parte del socio al momento del compimento dell’atto revocando - Necessità.
Stato
decisa il 2018-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649123-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO

Ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 69 l.fall., nella sua formulazione originaria, di un atto compiuto dal socio di una società di fatto a favore del coniuge, il presupposto oggettivo indicato dalla norma, consistente nell'effettivo esercizio di un'impresa commerciale da parte del socio all'epoca del compimento dell'atto revocando, non può essere automaticamente desunto dal possesso della qualifica di socio illimitatamente responsabile ma deve essere specificamente dimostrato dal curatore.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 69 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)