Sez. 1, Sentenza n. 5260 del 02/04/2012 (Rv. 622187 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO | Vendita al coniuge da parte del socio illimitatamente responsabile cui sia stato esteso il fallimento - Revocabilità ex art.69 legge fall. - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ACQUISTI DEL CONIUGE DEL FALLITO
In tema di effetti del fallimento, non è revocabile, ai sensi dell'art. 69 legge fall. (nel testo vigente "ratione temporis") la vendita di una quota di comproprietà immobiliare al coniuge da parte del socio illimitatamente responsabile, al quale sia poi esteso il fallimento dichiarato a carico della società in nome collettivo, ai sensi dell'art. 147 legge fall., in quanto tale estensione non si fonda sulla qualità di imprenditore commerciale di detto socio; nè tale limitazione dell'applicabilità dell'art. 69 cit. può ritenersi irragionevole perchè, mentre il coniuge dell'imprenditore, conoscendone lo stato d'insolvenza, non ne può ignorare la fallibilità, nel caso di dichiarazione di fallimento in estensione al socio illimitatamente responsabile non può presumersi la conoscenza da parte del coniuge dell'insolvenza della società.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)