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Sez. 2, Sentenza n. 3716 del 04/05/1990 (Rv. 466995 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE - DIFFIDA O MESSA IN MORA - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466995-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE - DIFFIDA O MESSA IN MORA - INIDONEITÀ.*

La riserva contenuta nell'art. 1165 cod. civ. circa la operatività, in tema di usucapione, delle Disposizioni generali sulla prescrizione e di quelle relative alle cause di sospensione e di interruzione, comporta una oggettiva limitazione dell'ambito di incidenza di queste, con la conseguente esclusione di Atti interruttivi quali la diffida o la stessa messa in mora, non configurabili per Mancanza di debitore. (Conf 1016/80, mass n 404470).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)