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Sez. U, Sentenza n. 1016 del 13/02/1980 (Rv. 404470 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - CAUSE DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1980-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404470-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - IN GENERE - CAUSE DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA - APPLICABILITA - LIMITI.*

Il precetto contenuto nell'art 1165 cod civ, sull'applicabilita all'usucapione delle Disposizioni relative alle cause di interruzione della prescrizione estintiva, ha come limite la compatibilita di queste con la natura di quella, e, in particolare, comporta che la prescrizione acquisitiva puo essere interrotta solo da Atti giudiziali, di cognizione, ovvero di conservazione od esecuzione, ma non anche da Atti di diffida e di Costituzione in mora, non configurabili in difetto di un debitore. (V 2876/74, mass n 371307; (V 1566/74, mass n 369724).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1165

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)