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Sez. 3, Sentenza n. 4711 del 25/08/1982 (Rv. 422657 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLE DOMANDE PROPOSTE TRA LE STESSE PARTI - DOMANDE PROPOSTE NEI CONFRONTI DELLO STESSO SOGGETTO DA DIVERSI SOGGETTI PROCESSUALI - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422657-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLE DOMANDE PROPOSTE TRA LE STESSE PARTI - DOMANDE PROPOSTE NEI CONFRONTI DELLO STESSO SOGGETTO DA DIVERSI SOGGETTI PROCESSUALI - LITISCONSORZIO FACOLTATIVO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il cumulo delle domande, stabilito, agli effetti della Competenza per valore, dall'art. 10, secondo comma, cod. proc. civ., riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, nel litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 cod. proc. civ., nel qual caso, non richiamando tale ultima norma l'art. 10, secondo comma, citato, la Competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda. (V 2946/80, mass n 406689; (V 418/76, mass n 379067; (V 714/75, mass n 374053).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)