Sez. 3, Sentenza n. 418 del 06/02/1976 (Rv. 379067 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - PLURALITA DI DOMANDE CONTRO LA STESSA PARTE - DIVERSITA DEGLI ATTORI - ESCLUSIONE DEL CUMULO.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - PLURALITA DI DOMANDE CONTRO LA STESSA PARTE - DIVERSITA DEGLI ATTORI - ESCLUSIONE DEL CUMULO.*
Agli effetti dell'individuazione del giudice competente ratione valoris, non devono sommarsi tra loro le domande proposte, nello stesso processo, da piu attori contro il medesimo convenuto, perche la regola del cumulo, stabilita nell'art 10, secondo comma, cod proc civ per l'ipotesi di pluralita di domande contro la stessa parte (art 104 cod proc civ), e inapplicabile nel caso di proposizione, nel medesimo processo, ma tra parti diverse, di domande connesse per l'oggetto, per il titolo o per l'identita delle questioni prospettate (art 103 cod proc civ). (principio affermato in relazione a distinte domande di risarcimento di danni, avanzate nello stesso processo da attori diversi contro la persona responsabile). (Conf 714/75, mass n 374053; (Conf 3121/74, mass nn 371598 e 371599).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)