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Sez. L, Sentenza n. 5177 del 15/10/1984 (Rv. 436946 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FORO ERARIALE) - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE NEI CONFRONTI DELLA P.A. ESEGUITA PRESSO LA AVVOCATURA DISTRETTUALE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI - SCADENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436946-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (FORO ERARIALE) - NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE NEI CONFRONTI DELLA P.A. ESEGUITA PRESSO LA AVVOCATURA DISTRETTUALE - NULLITÀ - SANATORIA - CONDIZIONI - SCADENZA DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*

A seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale del comma terzo dell'art. 11 del R.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 (sentenza n. 97 del 1967), la nullità della notificazione del ricorso per Cassazione nei confronti di una pubblica amministrazione, perché eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello stato, resta sanata ex tunc per effetto della Costituzione in giudizio dell'amministrazione medesima a mezzo della detta Avvocatura generale, ancorché avvenuta dopo la scadenza del termine d'impugnazione. (Conf 4010/82, mass n 421969; (Conf 6268/80, mass n 410001).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)