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Sez. L, Sentenza n. 6874 del 10/08/1987 (Rv. 455069 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - RIASSUNZIONE IN SEDE DI RINVIO - NOTIFICAZIONE DEL RELATIVO ATTO AD UNA AMMINISTRAZIONE STATALE - ESECUZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE - NULLITÀ - SANATORIE - CONDIZIONI - RINNOVAZIONI DELLA NOTIFICAZIONE OLTRE L'ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455069-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - RIASSUNZIONE IN SEDE DI RINVIO - NOTIFICAZIONE DEL RELATIVO ATTO AD UNA AMMINISTRAZIONE STATALE - ESECUZIONE PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE - NULLITÀ - SANATORIE - CONDIZIONI - RINNOVAZIONI DELLA NOTIFICAZIONE OLTRE L'ANNO DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

La notificazione dell'atto riassuntivo del giudizio in Sede di rinvio, eseguita, nei confronti di un'amministrazione statale, presso l'Avvocatura generale dello stato, anziché presso l'Avvocatura del distretto in cui ha Sede il giudice di rinvio, è affetta da nullità, la quale (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 1967) è sanabile, con effetto ex tunc, dalla Costituzione dell'amministrazione convenuta o, in Mancanza, mediante la rinnovazione (ex art. 291 cod. proc. civ.) della notificazione stessa, restando irrilevante, nelle controversie soggette al rito del lavoro (nelle quali la tempestività dell'atto va accertata con riguardo alla data del suo deposito in cancelleria), la circostanza che la rinnovazione della notifica dell'atto (tempestivamente depositato) sia disposta o eseguita oltre l'anno dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione. (V 5177/84, mass n 436946; (V 4143/78, mass n 393764; (V 3007/72, mass n 360759).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)