Sez. L, Sentenza n. 2851 del 24/03/1987 (Rv. 451971 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE BASATO ANCHE SUI CONTRIBUTI VERSATI IN REGIME DI PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI LAVORO SUBORDINATO - RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ AUTONOMA O PROFESSIONALE ESERCITATA DALL'ASSICURATO AL DI FUORI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE - DIRITTO ALLA PENSIONE BASATO ANCHE SUI CONTRIBUTI VERSATI IN REGIME DI PROSECUZIONE VOLONTARIA DELL'ASSICURAZIONE SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI LAVORO SUBORDINATO - RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ DI GUADAGNO - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ AUTONOMA O PROFESSIONALE ESERCITATA DALL'ASSICURATO AL DI FUORI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - NECESSITÀ.*
Nel rapporto obbligatorio dell'Assicurazione generale obbligatoria - la cui esistenza è normalmente correlata a quella di un rapporto di lavoro subordinato tra un datore di lavoro, che corrisponde i contributi assicurativi, ed un lavoratore, che presta la sua opera retribuita alle dipendenze del primo - la riduzione della capacità lavorativa, che da diritto alla pensione di Invalidità ex art. 10 R.d.l. 14 aprile 1939 n. 636, va conseguentemente rapportata ad una attività di lavoro subordinato, come tale retribuita, e non ad una attività di lavoro esplicata in proprio, senza vincoli di dipendenza. Per altro, ove il lavoratore, al fine del conseguimento della detta prestazione assicurativa, faccia valere anche e prevalentemente i contributi versati in regime di prosecuzione volontaria della Assicurazione, cui sia stato ammesso dopo la volontaria cessazione dell'attività di lavoro subordinato, la riduzione della capacità lavorativa va riferita non più ad una attività dipendente bensì a quella attività autonoma o professionale (nella specie: di procuratore legale) che l'interessato eserciti al di fuori dell'a.G.o. E valutata secondo la sua concreta attuazione. (V 527/72, mass n 356524, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)