Sez. 2, Sentenza n. 527 del 23/02/1972 (Rv. 356524 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AD ATTIVITA DI LAVORO SUBORDINATO - ATTIVITA DI LAVORO ESPLETATA IN PROPRIO - IRRILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AD ATTIVITA DI LAVORO SUBORDINATO - ATTIVITA DI LAVORO ESPLETATA IN PROPRIO - IRRILEVANZA.*
Il rapporto obbligatorio assicurativo, da cui trae origine il diritto, a pensione di invalidita, in tanto esiste, in quanto sussista un rapporto di lavoro subordinato tra un datore di lavoro, che corrisponde i contributi assicurativi, ed un lavoratore, che presta la sua opera retribuita alle dipendenze del primo; ne consegue che quando, a norma dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939, n 636, si deve valutare la residua capacita di guadagno dell'assicurato, anche con riferimento ad attivita diverse da quelle prima esercitate, purche confacenti alle sue attitudini (dimostrate in occasione dei precorsi rapporti, causa dell' Assicurazione sociale obbligatoria), si deve intendere che la nuova attivita non esuli dall'ambito del lavoro subordinato e retribuito; con la ulteriore conseguenza che la capacita di guadagno, prevista dalla norma suddetta, deve essere rapportata ad un'attivita di lavoro subordinato, come tale retribuita, e non gia ad un'attivita di lavoro esplicata in proprio, senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza. (nella specie, e stata annullata la sentenza del giudice di merito che dalla esplicazione di attivita domestiche in casa propria aveva desunto l'idoneita dell'assicurata a prestare la sua attivita di domestica presso terzi, dovendosi considerare che l'accudire ai lavori domestici nella propria casa e possibile anche con una minima capacita di lavoro, in quanto esplicabile senza bisogno di continuita ed ogni volta che le condizioni fisiche lo rendano possibile, mentre l'attivita presso terzi richiede la possibilita di una continuita di prestazioni per ricevere il corrispettivo convenuto per una utile prestazione di lavoro).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)