diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza n. 7987 del 22/03/2021 (Rv. 660894 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI | Prescrizione - Eccezione sollevata da un coobbligato - Effetto estensivo nei confronti del coobbligato non eccipiente - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660894-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - DA PARTE DEI CREDITORI ED INTERESSATI

L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobligato solidale nei confronti del creditore comune, produce effetto anche a favore dell'altro coobbligato convenuto "non eccipiente" nello stesso processo, tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti di quest'ultimo possa generare effetti pregiudizievoli per il condebitore "eccipiente", senza che assuma rilevanza la distinzione tra il coobbligato contumace e quello costituito che non abbia proposto l'eccezione ovvero l'abbia abbandonata, ipotesi tutte che non comportano rinuncia sostanziale alla prescrizione maturata e neppure rinuncia tacita all'azione di regresso verso il coobbligato "eccipiente".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)