Sez. 3 - , Ordinanza n. 17420 del 28/06/2019 (Rv. 654352 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE | Effetto estensivo dell'eccezione di prescrizione sollevata da un coobbligato solidale - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE
Nel giudizio di rinvio, ancorché sia preclusa la proposizione di domande ed eccezioni nuove per la natura di giudizio a struttura chiusa, gli effetti della prescrizione sollevata tempestivamente da un coobbligato si estendono anche agli altri obbligati solidali tutte le volte in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei loro confronti possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso dell'assicuratore per r.c.a., coobbligato solidale con il responsabile del sinistro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2939, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)