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Sez. 1 - , Ordinanza n. 27348 del 19/09/2022 (Rv. 665881 - 02)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE | Giudizi separativi - Affidamento dei figli - Valorizzazione delle relazioni del coordinatore genitoriale - Ammissibilità - Fondamento. PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665881-02

FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE

Nei giudizi di separazione fra coniugi, ai fini della statuizione sull'affidamento dei figli il giudice può legittimamente valorizzare il contenuto delle relazioni del coordinatore genitoriale, unitamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura che imponga la tassatività dei mezzi di prova ed è pertanto consentito il ricorso alle prove atipiche.

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)