Sez. 1 - , Ordinanza n. 27348 del 19/09/2022 (Rv. 665881 - 02)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE | Giudizi separativi - Affidamento dei figli - Valorizzazione delle relazioni del coordinatore genitoriale - Ammissibilità - Fondamento. PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - In genere.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE
Nei giudizi di separazione fra coniugi, ai fini della statuizione sull'affidamento dei figli il giudice può legittimamente valorizzare il contenuto delle relazioni del coordinatore genitoriale, unitamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura che imponga la tassatività dei mezzi di prova ed è pertanto consentito il ricorso alle prove atipiche.
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)