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Sez. 3, Sentenza n. 8739 del 26/06/2001 (Rv. 547753 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Creditori - Divieto di acquisto di diritti di prelazione - Violazione - Deduzione ad opera del debitore - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547753-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

Le norme di cui agli artt. 167 e 168 R.D. n. 267 del 1942, dettati per la procedura di concordato preventivo, nel porre il principio per cui i creditori, per tutta la durata della procedura e a decorrere dalla data di presentazione del relativo ricorso, non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, operano esclusivamente nei rapporti fra i creditori, al fine di garantirne la "par condicio", nell'eventualità che a detta procedura consegua quella di fallimento, e, pertanto, la loro violazione non può essere fatta valere dal debitore né nel proprio interesse, versando egli nella posizione di terzo estraneo ai menzionati rapporti, né nell'interesse dei creditori pregiudicati, ostandovi il divieto della sostituzione processuale sancito dall'art. 81 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)