Sez. 3, Sentenza n. 12286 del 05/07/2004 (Rv. 574139 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Divieto di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione - Rilevanza rispetto ai soli creditori.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
La norma di cui all'art. 167 R.D. n. 267 del 1942, dettata per la procedura di concordato preventivo, nel porre il principio secondo cui gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti dal debitore concordatario senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono affetti da inefficacia (relativa) rispetto ai creditori anteriori al concordato, non inficia la validità dell'atto, ma opera esclusivamente a favore dei creditori. Ne consegue che soltanto costoro possono far valere l'inefficacia dell'atto compiuto senza la prescritta autorizzazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 168, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 168, Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Costituzione art. 24, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)