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Sez. 2, Sentenza n. 9448 del 21/04/2009 (Rv. 607972 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI | Opposizione ad ordinanza ingiunzione nei confronti di cittadino straniero - Istanza di audizione e nomina di un interprete - Rigetto - Violazione del principio costituzionale del diritto al contraddittorio - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2009-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607972-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - INTERPRETI E TRADUTTORI

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti di cittadino straniero, laddove quest'ultimo abbia fatto istanza di essere ascoltato previa nomina di un interprete, ribadendo la richiesta, tramite il proprio difensore, all'udienza di comparizione, ed essa sia stata disattesa, la relativa pronuncia va cassata, in quanto emessa in violazione del principio, costituzionalmente garantito, del contraddittorio e delle regole di cui all'art. 122 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)