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Sez. 1, Sentenza n. 13833 del 27/05/2008 (Rv. 603411 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione dello straniero - Decreto - Comunicazione all'interessato - Obbligo di traduzione ex art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998 - Portata - "Ratio" - Obbligo di traduzione necessariamente nella lingua madre dello straniero - Esclusione - Obbligo di traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente oppure, nel caso di impossibilità, in inglese, francese o spagnolo - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603411-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di impugnazione dell'espulsione amministrativa dello straniero, l'art. 13, comma 7, del T.U. sull'immigrazione (approvato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) non impone all'Amministrazione di tradurre il decreto espulsivo nella lingua madre della persona da espellere, ma solo di assicurare che la traduzione del provvedimento avvenga "in una lingua conosciuta" e, solo ove ciò non sia possibile, di garantire che la traduzione sia svolta "in lingua francese, inglese o spagnola", ritenute lingue universali e, quindi, accessibili, direttamente o indirettamente, da chiunque. (Nella specie la S.C. ha ritenuto infondato e, conseguentemente, rigettato il ricorso dello straniero che lamentava che l'atto espulsivo era stato tradotto nella lingua francese senza alcuna motivazione sulle ragioni che non consentivano la traduzione nella propria lingua madre, atteso che il giudice di pace aveva ragionevolmente valutato che la traduzione in lingua francese era effettivamente comprensibile per il ricorrente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)