Sez. 5, Sentenza n. 5618 del 23/01/1986 Ud. (dep. 16/06/1986) Rv. 173136 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - VIOLENZA PRIVATA - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - IPOTESI DI SUSSISTENZA DEI PRIMI DUE REATI E DI ESCLUSIONE DEL TERZO - RATIO.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - VIOLENZA PRIVATA - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI - IPOTESI DI SUSSISTENZA DEI PRIMI DUE REATI E DI ESCLUSIONE DEL TERZO - RATIO.*
Nell'ipotesi di uso di violenza fisica e di privazione della libertà personale esercitate dall'agente nei confronti di persona sospettata di furto, al fine di ottenere la confessione di tale reato, sono ravvisabili le ipotesi delittuose, formalmente concorrenti, del sequestro di persona (art. 605 cod. pen.) e della violenza privata (art. 610 cod. pen.) e non il reato di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 cod. pen.). infatti, da un lato la privazione o la restrizione della libertà personale, sotto il particolare profilo della libertà di locomozione, è estranea alla configurazione giuridica del delitto di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, dall'altro, esula, comunque, il reato di ragion fattasi nel caso in cui il soggetto agisce per lo Esercizio non di un preteso diritto, ma di una potestà pubblica (pretesa, questa, arbitraria e illegittima). (Conf mass n 160938).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 610
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)