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Sez. 1, Sentenza n. 10534 del 22/03/1988 Ud. (dep. 26/10/1988) Rv. 179558 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE - VIOLENZA PRIVATA - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*
Stato
decisa il 1988-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179558-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - TUTELA ARBITRARIA DELLE PROPRIE RAGIONI - ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI (RAGION FATTASI) - IN GENERE - VIOLENZA PRIVATA - ELEMENTI DIFFERENZIALI.*

Il reato di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni si differenzia da quello di cui all'art. 610 cod. pen., che contiene egualmente l'elemento della violenza o della minaccia alla persona, non nella materialità del fatto che può essere identica in entrambe le fattispecie, bensì nell'elemento intenzionale. Nel reato di ragion fattasi l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che tale pretesa sia realmente fondata, ma bastando che di ciò egli abbia ragionevole opinione. Il reato di violenza privata, invece, che tutela la libertà morale, è titolo generico e sussidiario rispetto al reato di Esercizio arbitrario delle proprie ragioni (compreso tra i delitti contro l'amministrazione della giustizia) e rispetto ad altre ipotesi delittuose che contengono come elemento essenziale la violenza alle persone. Esso si risolve nell'uso della violenza - fisica o morale - per costringere taluno ad un comportamento commissivo od omissivo ed, atteso il suo carattere generico e sussidiario, resta escluso, in base al principio di specialità, allorché la violenza sia stata usata per uno dei fini particolari previsti per la "ragion fattasi". (V mass n 173272; (V mass n 173136; (V mass n 166726; (V mass n 140902; (V mass n 133734; (Conf mass n 148414, e in cit.).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 393, Cod. Pen. art. 610

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)