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Sez. 1, Sentenza n. 649 del 07/03/1966 (Rv. 321280 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IMPOSSIBILITA DI STRUTTURARE COME CONDIZIONI DEL NEGOZIO GIURIDICO I SUOI ELEMENTI ESSENZIALI.*
Stato
decisa il 1966-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321280-01

CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IMPOSSIBILITA DI STRUTTURARE COME CONDIZIONI DEL NEGOZIO GIURIDICO I SUOI ELEMENTI ESSENZIALI.*

Non puo essere inteso, come condizione cui e subordinata l'efficacia di un contratto di compravendita immobiliare, il pagamento del prezzo da parte del compratore, costituendo questo l'obbligazione principale assunta - elemento essenziale del contratto-. Parimenti non puo essere assunto come condizione l'impegno del venditore di ottenere dall'autorita amministrativa la licenza per il cambio di destinazione dell'immobile venduto, quando nell'economia del contratto tale impegno sia stato considerato come una delle obbligazioni principali. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1476

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)