Sez. 1, Sentenza n. 3229 del 10/10/1975 (Rv. 377340 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - ESPRESSA PATTUIZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - ADEMPIMENTO DELLA PRESTAZIONE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI - ESPRESSA PATTUIZIONE.*
Se e vero che la condizione va distinta dalla prestazione, e che, ad esempio in una vendita, il pagamento del prezzo, costituendo la prestazione assunta nella principale obbligazione del compratore, non puo in genere essere intesa come condizione cui sia subordinata l'efficacia del contratto, cio significa che detta prestazione non puo avere di per se valore di condizione, e non toglie che prestazione e condizione non siano elementi fra loro inconciliabili, e che si rientri nel concetto tecnico di condizione nell'ipotesi in cui, secondo l'ordine naturale delle cose, un determinato evento, ancorche costituisca il risultato del comportamento contrattuale previsto (non meramente potestativo) di una delle parti, oltre che futuro, sia obiettivamente incerto. Non puo escludersi, pertanto, che il concreto adempimento di una delle parti venga ex professo dedotto come condizione, e che l'esecuzione di una prestazione costituisca non solo l'oggetto di un Obbligo convenzionalmente assunto da una parte nei confronti dell'altra, ma anche l'evento condizionante l'efficacia di una pattuizione. (V 2701/67, mass n 330170; 649/66, mass n 321280; (V 226/63; 3398/62; 3374/58).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1188, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)