Sez. 1, Sentenza n. 3176 del 02/07/1992 Cc. (dep. 09/09/1992) Rv. 191718 - 01
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida | Riesame - Cognizione del tribunale - Limiti - Indicazione.
Indagini preliminari - Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Convalida
In tema di controllo della regolarità della convalida del sequestro (nella specie: convalida del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria da parte del P.M.), l'esame del tribunale deve vertere esclusivamente sulla corrispondenza tra la fattispecie astratta e quella concreta e, quindi, è limitato all'esistenza di quegli elementi di "fumus" di illiceità che legittimano il provvedimento cautelare; ciò perché il riesame del provvedimento di sequestro, demandato, appunto, al tribunale del riesame, non può essere trasformato in un accertamento preventivo sulla sussistenza del reato che forma oggetto dell'istruttoria del procedimento principale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 355 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)