Sez. 4, Sentenza n. 5795 del 17/02/1984 Ud. (dep. 20/06/1984) Rv. 164897 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE - AFFIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA SULL'OSSERVANZA DELLE MISURE ANTINFORTUNISTICHE AL CAPO CANTIERE - ESONERO DA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE - DESTINATARI DELLE NORME - IMPRENDITORE - AFFIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA SULL'OSSERVANZA DELLE MISURE ANTINFORTUNISTICHE AL CAPO CANTIERE - ESONERO DA RESPONSABILITÀ DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE.*
In tema di infortuni sul lavoro l'imprenditore non va esente da responsabilità penale soltanto perché abbia delegato la sorveglianza dell'osservanza delle norme antinfortunistiche ad un capo cantiere, che è semplicemente un preposto e che a sua volta ne risponde penalmente se non adempie ai compiti che gli vengono affidati. (Conf. Mass 153518 in caso di delega al capo cantiere dello apprestamento delle misure antinfortunistiche, con citazione ivi anche delle massime che affermano la legittimità della delega, sia pure implicitamente - V mass n 191718, circa l'esclusione della responsabilità dello imprenditore in caso di delega della predisposizione di misure antinfortunistiche a persona capace e tecnicamente qualificata e di mancata attuazione di tali misure).*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 389 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)