Sez. L, Ordinanza n. 29090 del 04/11/2025 (Rv. 677018-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Mobilità tra pubbliche amministrazioni - Lavoratori in posizione di comando o fuori ruolo - Priorità nell'immissione in ruolo presso l'amministrazione di destinazione - Art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, ratione temporis vigente - Assegnazioni temporanee disposte nell'interesse primario del dipendente - Operatività - Esclusione - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 (ratione temporis vigente), nel disporre che le P.A., prima di procedere ai concorsi sui posti vacanti, devono dare corso alla mobilità immettendo prioritariamente in ruolo i dipendenti, appartenenti alla stessa area funzionale, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo e richiedenti il trasferimento, si riferisce solo alle predette forme di dislocazione del dipendente presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza - imperniate sul preminente interesse dell'amministrazione di destinazione ad usufruire delle sue prestazioni -, e non anche ad altre forme, caratterizzate dal preminente interesse del lavoratore ad operare presso detta amministrazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva accolto la domanda di una dipendente di immissione nei ruoli
dell'amministrazione presso cui prestava servizio in assegnazione temporanea per esigenze familiari, ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001).
Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30 com. 2, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 56, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 58, Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)