Sez. 3, Sentenza n. 1948 del 21/06/1971 (Rv. 352525 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA - INGIUNZIONE - PROVVEDIMENTO DI ESECUTORIETA - CARATTERE DICHIARATIVO - COSTITUTIVO - MENZIONE DELLA APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA DA PARTE DEL CANCELLIERE - INSUFFICIENZA - MENZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESECUTORIETA - NECESSITA.*
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - FORMULA ESECUTIVA - INGIUNZIONE - PROVVEDIMENTO DI ESECUTORIETA - CARATTERE DICHIARATIVO - COSTITUTIVO - MENZIONE DELLA APPOSIZIONE DELLA FORMULA ESECUTIVA DA PARTE DEL CANCELLIERE - INSUFFICIENZA - MENZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESECUTORIETA - NECESSITA.*
Il provvedimento che conferisce esecutorieta al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art 654 cod proc civ, in relazione alla funzione che esso adempie nella formazione del titolo esecutivo ha carattere dichiarativo-costitutivo e condiziona l'esistenza dell'Azione esecutiva. Da cio consegue che - giusta quanto si ricava anche dalla lettera del citato articolo - ai fini dell'esecuzione del decreto ingiuntivo, e insufficiente la sola menzione dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva da parte del cancelliere, ma e necessaria altresi la precisa menzione del provvedimento che ha disposto la esecutorieta del decreto ingiuntivo.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 654, Cod. Proc. Civ. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)